Accordo
Art. 18
In vigore dal 5 mar 1989
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1. Le informazioni, le comunicazioni e i documenti ottenuti sono considerati di carattere riservato e possono essere utilizzati unicamente ai fini del presente Accordo.
Essi possono essere comunicati ad organi diversi da quelli che devono utilizzarli a tali fini, solo se l'autorità che li ha forniti lo consenta esplicitamente e sempre a condizione che la legislazione dell'autorità che li ha ricevuti non vieti tale comunicazione.
2. Le richieste, le informazioni, le perizie e le altre comunicazioni di cui l'Amministrazione doganale di una Parte Contraente dispone in virtù del presente Accordo, godono della protezione accordata dalla legge nazionale di tale Parte ai documenti o alle informazioni aventi la stessa natura.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-02-11;73#art-a-18