Accordo

Art. 22

In vigore dal 5 mar 1989
. Il presente Accordo sarà ratificato secondo le procedure costituzionali di ciascuno Stato Contraente. Esso entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo allo scambio degli strumenti di ratifica e cesserà di avere effetto tre mesi dopo la sua denuncia da parte di una delle due Parti Contraenti.
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