Art. 3

In vigore dal 5 mar 1989
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato. Data a Roma, addì 11 febbraio 1989 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
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