Accordo

Art. 11

In vigore dal 5 mar 1989
Su richiesta dell'Amministrazione doganale di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte fa procedere non appena possibile, nel quadro delle leggi e dei regolamenti vigenti nel suo territorio, a tutte le indagini necessarie e, in particolare, all'audizione di persone ricercate per violazioni alla legislazione doganale, di testimoni o di esperti. Essa comunica subito i risultati di tali indagini all'Amministrazione richiedente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1989-02-11;73#art-a-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo