Accordo

Art. 8

In vigore dal 5 mar 1989
Le Amministrazioni doganali delle due Parti Contraenti si comunicano i nuovi mezzi di frode o sistemi utilizzati e si trasmettono copie ed estratti dei rapporti elaborati dai propri servizi di ricerca relativi ai particolari procedimenti adoperati.
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urn:nir:stato:legge:1989-02-11;73#art-a-8

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