Accordo

Art. 5

In vigore dal 5 mar 1989
L'Amministrazione doganale di ciascuna delle due Parti Contraenti esercita, spontaneamente o su richiesta, nei limiti delle sue competenze e delle sue possibilità, una speciale sorveglianza: a) sui movimenti, in particolare sull'entrata e l'uscita dal proprio territorio di persone sospette di commettere, professionalmente o abitualmente, violazioni alla legislazione doganale dell'altra Parte Contraente; b) sui luoghi in cui siano stati creati depositi anormali di merci che facciano supporre che tali depositi non abbiano altro scopo che quello di alimentare un traffico illecito in violazione alla legislazione doganale dell'altra Parte Contraente; c) sui movimenti delle merci, ivi compresi i mezzi di pagamento, che l'altra Parte Contraente abbia segnalato quale oggetto di un importante traffico illecito verso il suo territorio in violazione alla propria legislazione doganale; d) sui veicoli, sui natanti e sugli aeromobili sospetti di essere utilizzati per commettere violazioni alla legislazione doganale dell'altra Parte Contraente. I risultati di tali indagini sono comunicati all'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente.
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