Accordo
Art. 2
In vigore dal 5 mar 1989
Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si prestano mutua assistenza secondo le modalità e condizioni previste dal presente Accordo, allo scopo di prevenire, ricercare e reprimere le violazioni alle rispettive legislazioni doganali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-02-11;73#art-a-2