Accordo
Art. 3
In vigore dal 5 mar 1989
Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si comunicano, a richiesta, eventualmente a seguito di inchiesta, nel quadro delle disposizioni legislative e regolamentari, ogni informazione atta ad assicurare l'esatta riscossione dei diritti e tasse in particolare quelle che sono di natura tale da facilitare la determinazione del valore in dogana, della specie tariffaria e dell'origine delle merci.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-02-11;73#art-a-3