Accordo

Art. 3

In vigore dal 5 mar 1989
Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si comunicano, a richiesta, eventualmente a seguito di inchiesta, nel quadro delle disposizioni legislative e regolamentari, ogni informazione atta ad assicurare l'esatta riscossione dei diritti e tasse in particolare quelle che sono di natura tale da facilitare la determinazione del valore in dogana, della specie tariffaria e dell'origine delle merci.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1989-02-11;73#art-a-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 3 Ratifica ed esecuzione dell'accordo di mutua assistenza amministrativa tra la Repubblica italiana e la Repubblica algerina democratica e popolare, per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle violazioni doganali, firmato ad Algeri il 15 aprile 1986. — Testo vigente | Portale Normativo