Accordo

Art. 4

In vigore dal 5 mar 1989
Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si scambiano le liste di merci che sono note come costituenti oggetto di traffico illecito in violazione delle rispettive legislazioni doganali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1989-02-11;73#art-a-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo