Accordo
Art. 4
In vigore dal 5 mar 1989
Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si scambiano le liste di merci che sono note come costituenti oggetto di traffico illecito in violazione delle rispettive legislazioni doganali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-02-11;73#art-a-4