Accordo
Art. 7
In vigore dal 5 mar 1989
Le Amministrazioni doganali delle due Parti Contraenti si trasmettono, spontaneamente, o su richiesta, sotto forma di rapporti processi verbali o copie certificate conformi di documenti, tutte le informazioni di cui dispongono relative ad operazioni scoperte o progettate che costituiscono o sembrino costituire violazioni alla legislazione doganale dell'una o l'altra Parte.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-02-11;73#art-a-7