Accordo
Art. 9
In vigore dal 5 mar 1989
Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti adottano disposizioni affinché i loro servizi di ricerca mantengano rapporti diretti allo scopo di facilitare, mediante lo scambio di informazioni, la prevenzione, la ricerca e la repressione delle violazioni alle legislazioni doganali dei rispettivi Paesi.
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Prourn:nir:stato:legge:1989-02-11;73#art-a-9