Accordo

Art. 1

In vigore dal 5 mar 1989
ACCORDO DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE PER LA PREVENZIONE, LA RICERCA E LA REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DOGANALI Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare: Considerato che le violazioni alle legislazione doganale pregiudicano gli interessi economici, fiscali e commerciali dei rispettivi Paesi; Considerata l'importanza di assicurare l'esatta percezione di diritti e tasse; Considerato che il traffico degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope contribuisce ad alimentare il mercato illegale di tali sostanze che costituiscono un danno per la salute pubblica e per la società; Convinti che la lotta contro tali violazioni può essere resa più efficace mediante una stretta cooperazione fra le due Amministrazioni doganali; Tenuto conto della Raccomandazione del Consiglio di Cooperazione Doganale di Bruxelles sulla mutua assistenza amministrativa; Hanno convenuto quanto segue: Ai fini del presente Accordo, si intende: a) per "Legislazione doganale" l'insieme delle norme legislative e regolamentari applicate dalle Amministrazioni doganali e relative: all'introduzione, all'uscita e alla permanenza delle merci ivi compresi i capitali ed i mezzi di pagamento; alla riscossione, alla garanzia o al rimborso dei diritti e delle tasse; ai controlli delle misure di proibizione, restrizioni e al controllo dei cambi; alle disposizioni relative alla lotta contro il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope; b) per "Amministrazioni doganali" le amministrazioni competenti per l'applicazione delle disposizioni previste al precedente paragrafo; c) per "violazioni" ogni violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale; d) per "diritti e tasse all'importazione o all'esportazione", i dazi doganali e ogni altro diritto, tassa e tributo o imposizione percepiti all'importazione o all'esportazione ovvero in occasione dell'importazione delle merci o dell'esportazione delle merci, ad eccezione dei tributi o imposizioni il cui ammontare e limitato al costo approssimativo dei servizi resi.
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urn:nir:stato:legge:1989-02-11;73#art-a-1

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