Accordo
Art. 1
In vigore dal 5 mar 1989
ACCORDO DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA TRA LA REPUBBLICA
ITALIANA E LA REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE
PER LA PREVENZIONE, LA RICERCA E LA REPRESSIONE DELLE
VIOLAZIONI DOGANALI
Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare:
Considerato che le violazioni alle legislazione doganale pregiudicano gli interessi economici, fiscali e commerciali dei rispettivi Paesi;
Considerata l'importanza di assicurare l'esatta percezione di diritti e tasse;
Considerato che il traffico degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope contribuisce ad alimentare il mercato illegale di tali sostanze che costituiscono un danno per la salute pubblica e per la società;
Convinti che la lotta contro tali violazioni può essere resa più efficace mediante una stretta cooperazione fra le due Amministrazioni doganali;
Tenuto conto della Raccomandazione del Consiglio di Cooperazione Doganale di Bruxelles sulla mutua assistenza amministrativa;
Hanno convenuto quanto segue:
Ai fini del presente Accordo, si intende:
a) per "Legislazione doganale" l'insieme delle norme legislative e regolamentari applicate dalle Amministrazioni doganali e relative:
all'introduzione, all'uscita e alla permanenza delle merci ivi compresi i capitali ed i mezzi di pagamento;
alla riscossione, alla garanzia o al rimborso dei diritti e delle tasse;
ai controlli delle misure di proibizione, restrizioni e al controllo dei cambi;
alle disposizioni relative alla lotta contro il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope;
b) per "Amministrazioni doganali" le amministrazioni competenti per l'applicazione delle disposizioni previste al precedente paragrafo;
c) per "violazioni" ogni violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale;
d) per "diritti e tasse all'importazione o all'esportazione", i dazi doganali e ogni altro diritto, tassa e tributo o imposizione percepiti all'importazione o all'esportazione ovvero in occasione dell'importazione delle merci o dell'esportazione delle merci, ad eccezione dei tributi o imposizioni il cui ammontare e limitato al costo approssimativo dei servizi resi.
Storico versioni
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