Art. 17
Accordo

Art. 17

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In vigore dal 5 mar 1989
1. Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti non sono tenute a prestare l'assistenza prevista dal presente accordo nel caso in cui tale assistenza sia pregiudizievole all'ordine pubblico o ad altri interessi fondamentali dello Stato. 2. Ogni rifiuto di assistenza deve essere motivato.
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