Convenzione
Art. 76
In vigore dal 28 dic 1985
Articolo 96
Qualsiasi Stato contraente la cui legislazione esige che i contratti di vendita siano conclusi o constatati per iscritto può, in qualsiasi momento, in conformità all', dichiarare che ogni disposizione dell', dell' o della seconda parte della presente Convenzione che autorizza una forma diversa da quella scritta per la conclusione, la modifica o la rescissione amichevole di un contratto di vendita o per qualsiasi offerta, accettazione o altra manifestazione d'intenti, non si applica dal momento che una delle parti ha la sua sede d'affari in detto Stato.
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;765#art-c-76