ConvenzioneSez. I

Art. 72

In vigore dal 28 dic 1985
1. Se, prima della data di esecuzione del contratto è manifesto che una parte commetterà un'inadempienza essenziale del contratto, l'altra parte lo può dichiarare rescisso. 2. La parte che ha intenzione di dichiarare rescisso il contratto, se dispone del tempo necessario, lo deve notificare all'altra parte, a condizioni ragionevoli per permettere di fornire assicurazioni sufficienti per un buon adempimento dei suoi obblighi. 3. Le disposizioni del paragrafo precedente non si applicano se l'altra parte ha dichiarato che non adempirà ai suoi obblighi.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;765#art-c-72

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Art. 72 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci, adottata a Vienna l'11 aprile 1980. — Testo vigente | Portale Normativo