Convenzione›Sez. I
Art. 71
In vigore dal 28 dic 1985
1. Una parte può differire l'adempimento dei suoi obblighi ove sia manifesto, dopo la conclusione del contratto, che l'altra parte non adempirà ad una parte essenziale dei suoi obblighi a causa:
a) di una grave insufficienza della capacità di adempimento di detta parte o della sua solvibilità; o
b) del modo con cui si prepara a dare esecuzione o esegue il contratto.
2. Se il venditore ha già spedito le merci quando si manifestano le ragioni previste al paragrafo precedente, può opporsi a che le merci siano consegnate all'acquirente, anche se questi è in possesso di un documento che gli dà diritto ad ottenerle. Il presente paragrafo riguarda solo i diritti rispettivi del venditore e dell'acquirente sulle merci.
3. La parte che differisce l'esecuzione, prima o dopo la spedizione delle merci, deve immediatamente inviare una notifica in tal senso all'altra parte, e deve procedere all'esecuzione se l'altra parte dà assicurazioni sufficienti per un buon adempimento dei suoi obblighi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;765#art-c-71