Convenzione

Art. 69

In vigore dal 28 dic 1985
1. Nei casi non previsti dagli , i rischi sono trasferiti all'acquirente quando ritira le merci o, se non lo fà in tempo debito, a partire dal momento in cui le merci sono messe a sua disposizione e in cui commette un'inadempienza al contratto non prendendole in consegna. 2. Tuttavia, se l'acquirente è tenuto a prendere in consegna le merci in un luogo che non sia la sede di affari del venditore, i rischi sono trasferiti nel momento in cui la consegna deve aver luogo, e purchè l'acquirente sappia che le merci sono messe a sua disposizione in detto luogo. 3. Se la vendita concerne merci non ancora individuate, le merci sono considerate essere state messe a disposizione dell'acquirente solo quando sono chiaramente identificate ai fini del contratto.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;765#art-c-69

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Art. 69 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci, adottata a Vienna l'11 aprile 1980. — Testo vigente | Portale Normativo