Convenzione›Sez. II
Art. 74
In vigore dal 28 dic 1985
I danni-interessi per un'inadempienza al contratto commessa da una parte sono uguali alla perdita subita ed al guadagno mancato dell'altra parte a seguito dell'inadempienza. Tali danni-interessi non possono essere superiori alla perdita subita ed al guadagno mancato che la parte in difetto aveva previsto o avrebbe dovuto prevedere al momento della conclusione del contratto, considerando i fatti di cui era a conoscenza, o avrebbe dovuto essere a conoscenza, come possibili conseguenze dell'inadempienza del contratto:
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;765#art-c-74