ConvenzioneSez. III

Art. 78

In vigore dal 28 dic 1985
Se una parte non paga il prezzo o ogni altra somma dovuta, l'altra parte ha diritto a interessi su detta somma senza pregiudicare i danni-interessi che potrebbe richiedere in virtù dell'.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;765#art-c-78

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Art. 78 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci, adottata a Vienna l'11 aprile 1980. — Testo vigente | Portale Normativo