ConvenzioneSez. V

Art. 81

In vigore dal 28 dic 1985
1. La rescissione del contratto libera ambedue le parti dai loro obblighi, salvo i danni-interessi eventualmente dovuti. La rescissione non ha effetto sulle clausole del contratto relative al regolamento delle controversie o ai diritti ed obblighi delle parti in caso di risoluzione. 2. La parte che ha dato esecuzione totalmente o parzialmente al contratto può richiedere restituzione all'altra parte di ciò che ha fornito o pagato in esecuzione del contratto. Se le due parti sono tenute ad effettuare restituzioni, lo devono fare contemporaneamente.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;765#art-c-81

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Art. 81 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci, adottata a Vienna l'11 aprile 1980. — Testo vigente | Portale Normativo