ConvenzioneSez. VI

Art. 85

In vigore dal 28 dic 1985
allorchè l'acquirente tarda a prendere consegna delle merci o non ne paga il prezzo, mentre il pagamento del prezzo e la consegna devono essere effettuate contemporaneamente, il venditore, se ha le merci in suo possesso o sotto il suo controllo, deve prendere le misure ragionevoli, tenuto conto delle circostanze, per assicurarne la conservazione. Sarà autorizzato a trattenerle sino a quando abbia ottenuto dall'acquirente il rimborso delle spese ragionevolmente sostenute.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1985-12-11;765#art-c-85

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 85 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci, adottata a Vienna l'11 aprile 1980. — Testo vigente | Portale Normativo