ConvenzioneSez. V

Art. 84

In vigore dal 28 dic 1985
1. Se il venditore è tenuto a restituire il prezzo, deve anche pagare gli interessi sull'ammontare di detto prezzo a partire dal giorno del pagamento. 2. L'acquirente deve al venditore l'equivalente di qualsiasi profitto abbia tratto dalle merci o da una parte di esse: a) quando deve restituirle tutte o in parte; o b) quando è nell'impossibilità di restituire tutte o parte delle merci o di restituirle tutte o in parte in uno stato pressochè identico a quello in cui le ha ricevute, e tuttavia ha dichiarato il contratto rescisso o ha preteso dal venditore la consegna di merci sostitutive.
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