ConvenzioneSez. V

Art. 83

In vigore dal 28 dic 1985
L'acquirente che ha perso il diritto di dichiarare il contratto risolto o di esigere dal venditore la consegna di merci sostitutive in virtù dell' conserva il diritto ad avvalersi di ogni altro mezzo derivante dal contratto e dalla presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;765#art-c-83

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Art. 83 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci, adottata a Vienna l'11 aprile 1980. — Testo vigente | Portale Normativo