Art. 83
ConvenzioneSez. V

Art. 83

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In vigore dal 28 dic 1985
L'acquirente che ha perso il diritto di dichiarare il contratto risolto o di esigere dal venditore la consegna di merci sostitutive in virtù dell' conserva il diritto ad avvalersi di ogni altro mezzo derivante dal contratto e dalla presente Convenzione.
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