ConvenzioneSez. IV

Art. 80

In vigore dal 28 dic 1985
Una parte non può avvalersi di un'inadempienza dell'altra parte nella misura in cui tale inadempienza è dovuta ad un atto o omissione da parte sua.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;765#art-c-80

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Art. 80 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci, adottata a Vienna l'11 aprile 1980. — Testo vigente | Portale Normativo