ConvenzioneSez. II

Art. 75

In vigore dal 28 dic 1985
In caso di risoluzione del contratto e se, in maniera ragionevole e entro un termine ragionevole dopo la sua risoluzione, l'acquirente ha proceduto ad un acquisto di sostituzione o il venditore ad una vendita di compensazione, la parte che richiede danni-interessi può ottenere la differenza fra il prezzo del contratto e il prezzo dell'acquisto di sostituzione o della vendita di compensazione, nonché ogni altro danno-interesse che può essere dovuto in virtù dell'.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;765#art-c-75

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Art. 75 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci, adottata a Vienna l'11 aprile 1980. — Testo vigente | Portale Normativo