Convenzione›Sez. II
Art. 75
In vigore dal 28 dic 1985
In caso di risoluzione del contratto e se, in maniera ragionevole e entro un termine ragionevole dopo la sua risoluzione, l'acquirente ha proceduto ad un acquisto di sostituzione o il venditore ad una vendita di compensazione, la parte che richiede danni-interessi può ottenere la differenza fra il prezzo del contratto e il prezzo dell'acquisto di sostituzione o della vendita di compensazione, nonché ogni altro danno-interesse che può essere dovuto in virtù dell'.
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