Convenzione

Art. 70

In vigore dal 28 dic 1985
Se il venditore ha commesso un'inadempienza essenziale al contratto, le disposizioni degli non portano pregiudizio ai mezzi di cui l'acquirente dispone in ragione di detta inadempienza.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;765#art-c-70

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Art. 70 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci, adottata a Vienna l'11 aprile 1980. — Testo vigente | Portale Normativo