Convenzione
Art. 67
In vigore dal 28 dic 1985
1. Quando il contratto di vendita implica un trasporto di merci e il venditore non è tenuto a consegnarle in un luogo determinato, i rischi saranno trasferiti all'acquirente a partire dalla consegna delle merci al primo trasportatore per l'invio all'acquirente, in conformità al contratto di vendita. Quando il venditore è tenuto a consegnare le merci al trasportatore in luogo determinato, i rischi non saranno trasferiti all'acquirente fino al momento in cui le merci non saranno state consegnate al trasportatore in detto luogo. Il fatto che il venditore sia autorizzato a conservare i documenti rappresentativi delle merci non pregiudica il trasferimento dei rischi.
2. Tuttavia i rischi non saranno trasferiti acquirente fine al momento in cui e merci non saranno state chiaramente identificate ai fini del contratto, o mediante l'apposizione di un segno di riconoscimento sulla merce, o mediante documenti di trasporto, o avviso dato all'acquirente, o mediante qualsiasi altro mezzo.
Storico versioni
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