ConvenzioneSez. III

Art. 63

In vigore dal 28 dic 1985
1. Il venditore può fissare all'acquirente un termine supplementare di durata ragionevole per l'adempimento dei suoi obblighi. 2. A meno che non abbia ricevuto dall'acquirente una notifica che lo informi che questi non adempirà ai suoi obblighi nel termine così fissato, il venditore non può, prima dello scadere di detto termine, avvalersi di alcun mezzo di cui dispone in caso di inosservanza del contratto. Tuttavia il venditore non perde, per questo, il diritto di richiedere danni-interessi per ritardo nell'esecuzione.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;765#art-c-63

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Art. 63 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci, adottata a Vienna l'11 aprile 1980. — Testo vigente | Portale Normativo