ConvenzioneSez. I

Art. 59

In vigore dal 28 dic 1985
L'acquirente dovrà pagare il prezzo alla data fissata dal contratto o risultante dal contratto e dalla presente Convenzione, senza che vi sia necessità di alcuna richiesta o altra formalità da parte del venditore.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;765#art-c-59

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