Convenzione›Sez. III
Art. 61
In vigore dal 28 dic 1985
1. Se l'acquirente non ha adempiuto ad uno qualsiasi degli obblighi che gli derivano dal contratto di vendita o dalla presente Convenzione, il venditore può:
a) esercitare i diritti previsti agli articoli da 62 a 65;
b) richiedere i danni-interessi previsti agli articoli da 74 a 77.
2. Il venditore non perde il diritto di richiedere danni-interessi qualora eserciti il suo diritto di ricorrere ad un altro mezzo.
3. Nessun termine di grazia può essere concesso all'acquirente da un giudice o arbitro qualora il venditore si avvalga di uno dei mezzi di cui dispone, in caso di inadempienza del contratto.
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