Convenzione›Sez. III
Art. 62
In vigore dal 28 dic 1985
Il venditore può esigere dall'acquirente il pagamento del prezzo, la presa in consegna delle merci o l'adempimento degli altri obblighi dell'acquirente, a meno che non si sia avvalso di un mezzo incompatibile con dette esigenze.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;765#art-c-62