ConvenzioneSez. III

Art. 64

In vigore dal 28 dic 1985
1. Il venditore può dichiarare rescisso il contratto: a) se l'inadempimento da parte dell'acquirente di uno qualsiasi degli obblighi che gli derivano dal contratto o dalla presente Convenzione costituisce un'inosservanza essenziale del contratto; o b) se l'acquirente non adempie al suo obbligo di pagare il prezzo o non prende in consegna le merci nel termine supplementare fissato dal venditore in conformità al paragrafo 1 dell' o se dichiara che non lo farà nel termine così fissato. 2. Tuttavia, quando l'acquirente ha pagato il prezzo, il venditore decade dal diritto di dichiarare rescisso il contratto se non lo ha fatto: a) in caso di inadempienza tardiva da parte dell'acquirente, prima di essere venuto a conoscenza che l'adempimento era avvenuto; o b) in caso di inosservanza da parte dell'acquirente che non sia adempimento tardivo, entro un termine ragionevole: i) a partire dal momento nel quale il venditore è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza di tale inadempienza; o ii) allo spirare di ogni termine supplementare concesso dal venditore in conformità al paragrafo 1 dell' o dopo che l'acquirente abbia dichiarato che non adempirà ai suoi obblighi in questo termine supplementare.
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