Convenzione

Art. 68

In vigore dal 28 dic 1985
Per quanto riguarda le merci vendute durante il trasporto, i rischi sono trasferiti all'acquirente a partire dal momento in cui il contratto è concluso. Tuttavia, se le circostanze lo implicano, i rischi sono a carico dell'acquirente a partire dal momento in cui le merci sono state consegnate al trasportatore che ha rilasciato i documenti certificanti il contratto di trasporto. Se, tuttavia, al momento della conclusione del contratto di vendita, il venditore era a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che le merci erano perdute o erano state deteriorate e non ne aveva informato l'acquirente, la perdita o deterioramento è a carico del venditore.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;765#art-c-68

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