Convenzione

Art. 66

In vigore dal 28 dic 1985
La perdita o il deterioramento delle merci avvenuti dopo il trasferimento dei rischi all'acquirente non libera quest'ultimo dall'obbligo di pagare il prezzo, a meno che tali avvenimenti non dipendano da fatto del venditore.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;765#art-c-66

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Art. 66 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci, adottata a Vienna l'11 aprile 1980. — Testo vigente | Portale Normativo