Convenzione
Art. 66
32 / 100In vigore dal 28 dic 1985
La perdita o il deterioramento delle merci avvenuti dopo il trasferimento dei rischi all'acquirente non libera quest'ultimo dall'obbligo di pagare il prezzo, a meno che tali avvenimenti non dipendano da fatto del venditore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;765#art-c-66