ConvenzioneSez. I

Art. 58

In vigore dal 28 dic 1985
1. Se l'acquirente non è tenuto a pagare il prezzo in altro momento determinato, egli deve pagarlo quando, in conformità al contratto ed alla presente Convenzione, il venditore mette a sua disposizione sia le merci sia i documenti rappresentativi delle merci. Il venditore può porre il pagamento come condizione della consegna delle merci e dei documenti. 2. Se il contratto implica un trasporto delle merci, il venditore può effettuarne la spedizione, purchè queste o i documenti rappresentativi non siano consegnati all'acquirente che dopo pagamento del prezzo. 3. L'acquirente non è tenuto a pagare il prezzo prima di aver avuto la possibilità di esaminare le merci, a meno che le modalità di consegna o di pagamento convenute dalle parti non gliene offrano la possibilità.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;765#art-c-58

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Art. 58 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci, adottata a Vienna l'11 aprile 1980. — Testo vigente | Portale Normativo