Art. 85
ConvenzioneSez. VI

Art. 85

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In vigore dal 28 dic 1985
allorchè l'acquirente tarda a prendere consegna delle merci o non ne paga il prezzo, mentre il pagamento del prezzo e la consegna devono essere effettuate contemporaneamente, il venditore, se ha le merci in suo possesso o sotto il suo controllo, deve prendere le misure ragionevoli, tenuto conto delle circostanze, per assicurarne la conservazione. Sarà autorizzato a trattenerle sino a quando abbia ottenuto dall'acquirente il rimborso delle spese ragionevolmente sostenute.
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