Convenzione

Art. 90

In vigore dal 28 dic 1985
La presente Convenzione non prevale su un accordo internazione già concluso o da concludere che contiene disposizioni concernenti le materie regolate dalla presente Convenzione, a condizione che le parti del contratto abbiano la loro sede di affari in Stati parti a tale accordo.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;765#art-c-90

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