Convenzione

Art. 91

In vigore dal 28 dic 1985
1. La presente Convenzione sarà aperta alla firma nel corso della seduta di chiusura della Conferenza delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci e resterà aperta alla firma di tutti gli Stati presso la Sede della Organizzazione delle Nazioni Unite, a New York, fino al 30 settembre 1981. 2. La presente Convenzione è sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione da parte degli Stati firmatari. 3. La presente Convenzione sarà aperta all'adesione di tutti gli Stati che non sono firmatari, a partire dalla data in cui sarà aperta alla firma. 4. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;765#art-c-91

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Art. 91 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci, adottata a Vienna l'11 aprile 1980. — Testo vigente | Portale Normativo