Convenzione

Art. 95

In vigore dal 28 dic 1985
Qualsiasi Stato può dichiarare, al momento del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, che non sarà vincolato dal comma b) del paragrafo 1 dell'articolo primo della presente Convenzione.
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Art. 95 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci, adottata a Vienna l'11 aprile 1980. — Testo vigente | Portale Normativo