Convenzione

Art. 100

In vigore dal 28 dic 1985
1. La presente Convenzione si applica alla formazione dei contratti conclusi in seguito ad una proposta intervenuta dopo l'entrata in vigore della Convenzione riguardo agli Stati contraenti di cui al comma a) del paragrafo 1 dell'articolo primo o allo Stato contraente di cui al comma b) del paragrafo 1 dell'articolo primo. 2. La presente Convenzione si applica unicamente ai contratti conclusi dopo la sua entrata in vigore nei confronti degli Stati contraenti di cui al comma a) del paragrafo 1 dell'articolo primo o dello Stato contraente di cui al comma b) del paragrafo 1 dell'articolo primo.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;765#art-c-100

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Art. 100 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci, adottata a Vienna l'11 aprile 1980. — Testo vigente | Portale Normativo