Convenzione
Art. 100
48 / 100In vigore dal 28 dic 1985
1. La presente Convenzione si applica alla formazione dei contratti conclusi in seguito ad una proposta intervenuta dopo l'entrata in vigore della Convenzione riguardo agli Stati contraenti di cui al comma a) del paragrafo 1 dell'articolo primo o allo Stato contraente di cui al comma b) del paragrafo 1 dell'articolo primo.
2. La presente Convenzione si applica unicamente ai contratti conclusi dopo la sua entrata in vigore nei confronti degli Stati contraenti di cui al comma a) del paragrafo 1 dell'articolo primo o dello Stato contraente di cui al comma b) del paragrafo 1 dell'articolo primo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;765#art-c-100