Convenzione
Art. 94
In vigore dal 28 dic 1985
1. Due o più Stati contraenti i quali, in materie regolate dalla presente Convenzione applicano norme giuridiche identiche o affini possono, in ogni momento, dichiarare che la Convenzione non si applicherà ai contratti di vendita o alla loro formazione qualora le parti abbiano la loro sede di affari in detti Stati. Tali dichiarazioni possono essere fatte congiuntamente o essere unilaterali e reciproche.
2. Uno Stato contraente che, in materie regolate dalla presente Convenzione, applica norme giuridiche identiche o affini a quelle di uno o più Stati non contraenti, può in qualsiasi momento dichiarare che la Convenzione non si applicherà ai contratti di vendita o alla loro formazione qualora le parti abbiano la loro sede di affari in detti Stati.
3. Qualora uno Stato, nei cui confronti una dichiarazione è stata fatta in virtù del paragrafo precedente, diventi in seguito uno Stato contraente, la dichiarazione menzionata avrà, a partire dalla data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore nei confronti di tale nuovo Stato contraente, gli effetti di una dichiarazione fatta in virtù del paragrafo 1, a condizione che il nuovo Stato contraente vi si associ o faccia una dichiarazione unilaterale a titolo reciproco.
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