Convenzione

Art. 92

In vigore dal 28 dic 1985
1. Qualsiasi Stato contraente potrà, al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, dichiarare che non sarà vincolato dalla seconda parte della presente Convenzione o che non sarà vincolato dalla terza parte della presente Convenzione. 2. Uno Stato contraente che fa, in virtù del paragrafo precedente, una dichiarazione riguardo alla seconda o alla terza parte della presente Convenzione, non sarà considerato come uno Stato contraente, ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo primo della Convenzione, per le materie regolate dalla parte della Convenzione alla quale tale dichiarazione si applica.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;765#art-c-92

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Art. 92 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci, adottata a Vienna l'11 aprile 1980. — Testo vigente | Portale Normativo