Convenzione

Art. 93

In vigore dal 28 dic 1985
1. Qualsiasi Stato contraente che comprende due o più unità territoriali nelle quali, secondo la sua costituzione, sistemi di diritto diversi si applicano nelle materie disciplinate dalla presente Convenzione potrà, al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o della adesione, dichiarare che la presente Convenzione verrà applicata a tutte le sue unità territoriali o solo a una o più di esse e potrà in ogni momento modificare tale dichiarazione facendo una nuova dichiarazione. 2. Tali dichiarazioni saranno notificate al depositario e indicheranno espressamente le unità territoriali a cui la Convenzione si applica. 3. Se, in virtù di una dichiarazione fatta in conformità al presente articolo, a presente Convenzione si applica a una o più delle unità territoriali di uno Stato contraente, ma non a tutte, e se la sede di affari di una parte al contratto è situata in detto Stato, tale sede di affari sarà considerata, ai fini della presente Convenzione, come non situata in uno Stato contraente, a meno che non sia situata in una unità territoriale alla quale la Convenzione viene applicata. 4. Se uno Stato contraente non fa dichiarazioni in virtù del paragrafo 1 del presente articolo, la Convenzione si applicherà all'insieme del territorio di questo Stato.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;765#art-c-93

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Art. 93 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci, adottata a Vienna l'11 aprile 1980. — Testo vigente | Portale Normativo