Art. 95
Convenzione

Art. 95

44 / 100
In vigore dal 28 dic 1985
Qualsiasi Stato può dichiarare, al momento del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, che non sarà vincolato dal comma b) del paragrafo 1 dell'articolo primo della presente Convenzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1985-12-11;765#art-c-95