Convenzione

Art. 29

In vigore dal 28 dic 1985
1. Un contratto può essere modificato o rescisso mediante accordo amichevole fra le parti. 2. Un contratto scritto contenente una disposizione che preveda che ogni modifica o rescissione amichevole deve essere fatta per iscritto non può essere modificato o rescisso amichevolmente sotto altra forma. Tuttavia, il comportamento di una delle parti può impedire di invocare tale disposizione se l'altra parte si è basata su tale comportamento.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;765#art-c-29

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Art. 29 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci, adottata a Vienna l'11 aprile 1980. — Testo vigente | Portale Normativo