Convenzione
Art. 29
In vigore dal 28 dic 1985
1. Un contratto può essere modificato o rescisso mediante accordo amichevole fra le parti.
2. Un contratto scritto contenente una disposizione che preveda che ogni modifica o rescissione amichevole deve essere fatta per iscritto non può essere modificato o rescisso amichevolmente sotto altra forma. Tuttavia, il comportamento di una delle parti può impedire di invocare tale disposizione se l'altra parte si è basata su tale comportamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;765#art-c-29