Convenzione
Art. 30
In vigore dal 28 dic 1985
Il venditore s'impegna, alle condizioni previste dal contratto e dalla presente Convenzione, a consegnare le merci, a trasferirne la proprietà e, ove il caso, a consegnare tutti i relativi documenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;765#art-c-30