Convenzione

Art. 30

In vigore dal 28 dic 1985
Il venditore s'impegna, alle condizioni previste dal contratto e dalla presente Convenzione, a consegnare le merci, a trasferirne la proprietà e, ove il caso, a consegnare tutti i relativi documenti.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;765#art-c-30

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