Convenzione

Art. 28

In vigore dal 28 dic 1985
Se, in conformità alle disposizioni della presente Convenzione, una parte ha il diritto di esigere dall'altra l'esecuzione di un obbligo, il tribunale è tenuto a ordinarne l'esecuzione in natura solo se lo facesse in virtù della propria legislazione per contratti di vendita simili non regolati dalla presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;765#art-c-28

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Art. 28 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci, adottata a Vienna l'11 aprile 1980. — Testo vigente | Portale Normativo